Francesco Celiento (a sinistra) e Ludovic Delechat (ph La Voce Vercellese)
Cinque dirigenti inibiti e 20mila euro di ammenda alla società
VERCELLI – Sono durissime le sanzioni comminate dalla FIGC alla Pro Vercelli, in merito al cambio di assetto societario. Secondo la Procura Federale, i dirigenti – passati e presenti – non avrebbero ottemperato alle corrette comunicazioni e alla trasmissione della documentazione richiesta dalla normativa federale quando viene ceduta una società.
Le pene inflitte sono decisamente pesanti: quattro mesi e 15 giorni di inibizione per Paolo Pinciroli, quattro mesi e 15 giorni di inibizione per Francesco Celiento; tre mesi di inibizione per Franco Smerieri; tre mesi di inibizione convertiti, su richiesta dell’interessato, in 9mila euro di ammenda per Ludovic Delechat; tre mesi di inibizione convertiti, su richiesta dell’interessato, in 9mila euro di ammenda per Li Ying (Final Owner e Founder Member della Bridge Footbal Group Limited, controllante il 100% del capitale della Bridge Footbal Group B.V.; 20.000 euro di ammenda per la società Fc Pro Vercelli 1892.
Tutti provvedimenti che al momento impedirebbero ai dirigenti attuali di svolgere qualsiasi attività a livello federale. Da sottolineare che non c’è stato dibattimento in quanto è stato trovato un accordo con la Procura Federale.
Quali le accuse formulate dalla FIGC? In sintesi, stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale:
- l’aver omesso di vigilare affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/01/2025) in relazione alla cessione perfezionatasi il 27 dicembre 2024 da parte della Milvus1 S.r.l. del 51% del capitale della società sportiva, per il 41% alla Go Reset Sport S.r.l. e per il 10% alla Reset Holding S.r.l.;
- l’aver omesso di vigilare affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, (scadente in data 6/01/2024) ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., sia la copia dell’atto di cessione che la documentazione richiesta dai commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione di quote della società sportiva perfezionatasi il 22 dicembre 2023 con la quale la Go Reset Sport S.r.l. è passata dal 25% al 49% del capitale della società sportiva (queste riferite a Pinciroli e Celiento);
- l’aver omesso di vigilare, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 11/01/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1), in relazione alla cessione perfezionatasi il 27 dicembre 2024 da parte della Milvus1 S.r.l. del 51% del capitale della società sportiva, per il 41% alla Go Reset Sport S.r.l. e per il 10% alla Reset Holding S.r.l. (Smerieri).
Più articolate le accuse mosse a Ludovic Delechat:
- l’aver omesso di vigilare, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., dal Sig. Li Ying, Founder Member e controllante il 100% del capitale della Bridge Footbal Group (HK) Limited, a sua volta controllante il 100% della Bridge Footbal Group B.V.(NL), in relazione all’ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% del capitale della società sportiva da parte della Bridge Footbal Group B.V. (NL), la documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1) ed in particolare:
- in relazione ai requisiti di onorabilità, pur reiteratamente sollecitata la documentazione conforme a quanto richiesto dal 5° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., è stata trasmessa solamente copia del passaporto del Sig. Li Ying, rilasciato dalla Repubblica Popolare Cinese in data 13 luglio 2016, e, pertanto, la documentazione prodotta è carente e quindi non idonea;
- in relazione ai requisiti di solidità finanziaria della Bridge Footbal Group (HK) Limited e del final owner Li Ying, la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l’invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.;
- per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all’ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% capitale della società sportiva da parte della Bridge Footbal Group B.V.(NL):
- la documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, in quanto prodotta solo all’esito dell’attivazione da parte della Commissione, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., della procedura di soccorso istruttorio con pec del 9 luglio 2025 e del 1° agosto 2025;
- la documentazione richiesta dall’art. 20 bis, comma 6° lett. A1), delle N.O.I.F., in quanto la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l’invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F..
Li Yng, invece, è stato “condannato” per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/05/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all’ingresso, in data 15 maggio 2025, nel 100% capitale della società sportiva da parte della Bridge Footbal Group B.V.(NL), dal Sig. Li Ying, Founder Member e controllante il 100% del capitale della Bridge Footbal Group (HK) Limited, a sua volta controllante il 100% del capitale della Bridge Footbal Group B.V.(NL), la documentazione richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., commi 5 e 6, lettera A1) ed in particolare:
- in relazione ai requisiti di onorabilità, pur reiteratamente sollecitata la documentazione conforme a quanto richiesto dal 5° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., è stata trasmessa solamente copia del passaporto del Sig. Li Ying, rilasciato dalla Repubblica Popolare Cinese in data 13 luglio 2016, e, pertanto, la documentazione prodotta è carente e quindi non idonea;
- in relazione ai requisiti di solidità finanziaria della Bridge Footbal Group (HK) Limited e del final owner Li Ying, la Commissione, pur avendone reiteratamente sollecitato l’invio, non ha ricevuto alcuna lettera di referenze bancarie da parte degli istituti di credito, nazionali o esteri, attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria e, in particolare, del rating creditizio, in conformità quanto richiesto dal 6° comma lett. A1 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.
La società ha inoltrato, in serata, una nota stampa ufficiale che riporteremo in altro articolo.

