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ATTUALITÁ – Accolte parzialmente le istanze presentate da Ireti, Comune di Vercelli e Asm
VERCELLI – La gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell’Egato2 torna al punto di partenza. Il Tar Piemonte ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da Ireti Spa, società del gruppo Iren, dal Comune di Vercelli e da Asm Spa contro gli atti attraverso i quali il commissario straordinario Andrea Fluttero aveva assegnato a BCV Acque Spa la gestione “in house” degli acquedotti.
La sentenza, pubblicata oggi, lunedì 14 settembre, riguarda le reti idriche delle province di Vercelli e Biella, oltre a quelle dell’area casalese e valenzana della provincia di Alessandria.
Il pronunciamento annulla il decreto del commissario straordinario dell’Egato2 del 28 febbraio 2025 e alcune successive deliberazioni della Conferenza d’ambito. Viene inoltre dichiarata inefficace l’eventuale convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata nel frattempo tra Egato2 e BCV Acque. Sono state invece respinte le domande risarcitorie.
La decisione riapre così una partita da tempo al centro del dibattito politico e amministrativo. L’ente d’ambito dovrà nuovamente scegliere quale strada seguire: affidare la gestione attraverso una gara a evidenza pubblica, optare per una società mista oppure tentare una nuova assegnazione “in house”, predisponendo atti conformi alle indicazioni contenute nella sentenza.
Il documento è particolarmente articolato e sarà necessario esaminarne nel dettaglio le motivazioni per comprendere pienamente gli effetti giuridici e amministrativi del pronunciamento.
Resta inoltre aperta la possibilità, per BCV Acque spa, di presentare ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza del Tar Piemonte.
La conclusione del dispositivo è la seguente:
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
– accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il decreto del commissario straordinario dell’EGATO2 n. 1 del 28.02.2025, respingendo invece la domanda risarcitoria;
– dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
– accoglie in parte il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Conferenza dell’EGATO2 n. 1057 del 01.09.2025, respingendo invece la domanda risarcitoria;
– accoglie in parte il terzo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla le deliberazioni della Conferenza dell’EGATO2 nn. 1059, 1060, 1061 e 1062 del 31.10.2025, dichiarando inefficace la convenzione di gestione del servizio idrico integrato ove medio tempore stipulata tra EGATO2 e BCV S.p.a., respingendo invece la domanda risarcitoria.
– compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
A.B.


1 ha pensato a “Gestione idrica: tutto da rifare dopo la sentenza del Tar”
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